Commette il reato di estorsione il parcheggiatore abusivo che costringe l’automobilista a pagarlo

Commette il reato di estorsione il parcheggiatore abusivo che costringe l’automobilista a pagarlo
18 Luglio 2018: Commette il reato di estorsione il parcheggiatore abusivo che costringe l’automobilista a pagarlo 18 Luglio 2018

IL CASO. La Corte d’Appello di Salerno aveva confermato la condanna di Tizio per tentata estorsione, “perché con minaccia di un male ingiusto compiva atti idonei diretti in modo non equivoco, a costringere [Caio] a dargli denaro non dovuto per un ingiusto profitto. In particolare, dopo aver chiesto a [Caio] di dargli dei soldi non dovuti per il parcheggio davanti all'Ospedale, dicendogli con tono minaccioso e prepotente ‘devi darmi 2 Euro per il parcheggio’ ed avendo [Caio] detto che non glieli avrebbe dati in quanto era un parcheggiatore abusivo, lo minacciava dicendogli ‘se non mi dai i soldi che ti ho chiesto ti rompo la macchina’”.

Avverso la succitata sentenza Tizio aveva proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.

Precisamente, “l'errata qualificazione giuridica in quanto il fatto addebitato al ricorrente avrebbe dovuto essere sussunto nel paradigma della tentata violenza privata” e “l'insussistenza del reato in quanto la minaccia non era idonea ad intimorire l'automobilista a consegnare la somma di denaro richiesta”.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 30365/2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Tizio, ritenendo “manifestamente infondate entrambe le censure”.

Quanto alla prima, ha osservato che “non è configurabile il reato di violenza privata per la semplice ragione che il suddetto reato ha natura sussidiaria rispetto all'estorsione dalla quale si differenzia per l'assenza dell'ingiusto profitto che, invece, nel caso di specie, è configurabile (richiesta di una somma di denaro non dovuta)”.

Quanto alla seconda, ha rilevato che “la minaccia è da ritenersi sussistente perché tale – considerata con giudizio ex ante – deve oggettivamente ritenersi la frase: ‘se non mi dai i soldi che ti ho chiesto ti rompo la macchina’ essendo, poi, del tutto irrilevante che la persona offesa non si sia sentita intimidita ma, anzi, dopo avere rifiutato di pagare si recò a denunciare il fatto (ex plurimis Cass. 644/2014)”.

Ben ha fatto, quindi, l’automobilista a non cedere alle minacce del parcheggiatore abusivo e a denunciarlo all’Autorità giudiziaria.

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